Bonus asilo nido

legge n. 232/2016 c. 355 (legge di Bilancio 2017)
legge n. 145/2018 c. 488 (legge di Bilancio 2019)

legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, comma 343

Ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro (dal 2019 elevato a 1.500 euro), per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Per i nati dal 2020:
  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
NOTA: In assenza dell’indicatore ISEE valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti dalla data di presentazione dell'attestazione DSU. 

Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato ogni anno (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

Asili nido privati autorizzati

Al riguardo, va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).

In questo caso per l’invio della domanda saranno richiesti i dati della delibera si dovrà allegare l’autorizzazione rilasciata ed oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

La documentazione di pagamento mensile deve essere inviata all'inps obbligatoriamente entro il 31/01 dell'anno successivo (31/03 per gli asili pubblici con pagamento differito), se il pagamento è successivo alle fatture devono essere allegati anche bonifici di pagamento o dichiarazioni dell'asilo nido.

l bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto in un unica soluzione a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Requisiti

il genitore che presenta la domanda per il minore deve essere:
  • Residente in Italia
  • Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea o aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
  • nel caso di pagamento dell’asilo nido, il genitore dichiarante deve essere chi paga la retta
  • nel caso di domanda per forme di assistenza domiciliare, il genitore richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
All'atto della domanda la documentazione di pagamento deve obbligatoriamente indicare
  • la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
  • il CF del minore; 
  • il mese di riferimento,
  • gli estremi del pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Documenti necessari

  • Carta di identità
  • Codice fiscale (preferibile tessera sanitaria blu)
  • Copia del permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo ovvero carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini ue
  • Se asilo nido privato autorizzato serve copia dell’autorizzazione da cui ricavare numero delibera, data ed ente che ha autorizzato l’attività dell’asilo nido, se pubblico e prevede graduatorie, copia dell'inserimento in graduatoria/iscrizione.
  • Attestazione ISEE per valutare eventuali maggiorazioni
  • Ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta pagata (dal 2018 è obbligatoria portare almeno documento attestante il pagamento della prima retta) o trattenuta in busta paga (contenente tutti i dati obbligatori) da allegare regolarmente alla domanda inviata.
  • nel caso di domanda per forme di assistenza domiciliare ’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Nota con circolare 48 del 29/03/2020 dal 10/04/2020 è stato abolito l'obbligo del mod. SR163

Fonti
Legge di stabilità 2017
Circolate INPS 88 del 22/05/2017
Circolare INPS 14 del 29/01/2018
Circolare INPS 27 del 14/02/2020
Scheda INPS