Lavoratore a partita iva

Si può parlare di prestazioni d'opera (tra cui le consulenze professionali) quando una persona si impegna a compiere un'opera o un servizio dietro pagamento di un compenso.

A differenza del lavoro dipendente il lavoratore svolge la propria attività senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, decidendo i tempi e le modalità per il compimento dell'opera.

Le prestazioni d'opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d'opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.

Non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto; tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un "Ordine di lavoro o contratto di prestazione d'opera" scritto e firmato dalle parti.

È importante che tale documento ci sia, poiché è l'unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell'opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.

In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l'ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.

NB: Quando una prestazione lavorativa viene svolta, in via continuativa e senza libertà decisionale o organizzativa, nei confronti del medesimo datore di lavoro si ha un rapporto di dipendenza, a prescindere da quello che viene scritto nel contratto: chi, pur svolgendo attività con propria Partita Iva, è soggetto a un vincolo di subordinazione con l’azienda, deve essere considerato dipendente a tutti gli effetti e come tale deve essere trattato anche (e soprattutto) ai fini retributivi. Se tutto ciò viene dimostrato, il lavoratore può ottenere la conversione del rapporto lavorativo da «collaborazione esterna» a «lavoro subordinato»; nel caso, non conta il nome dato al contratto o al rapporto se si riesce a dimostrare che poi, nei fatti, vi è stato un vincolo di subordinazione per come sopra chiarito.


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